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Pignoramento presso terzi e opposizioni esecutive: il terzo pignorato è litisconsorte necessario. Ordinanza 11/12/2017 Tribunale Roma, sezione esecuzioni mobiliari. Avv. Gianmaria V. L. Bonanno
26 aprile 2022
Con l’ordinanza dell’11/12/2017 il Tribunale di Roma, sezione esecuzioni mobiliari, Giudice dell’esecuzione dott.ssa Tiziana Pavone, ha statuito la necessità che l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nell’espropriazione presso terzi debba prevedere l’obbligatoria partecipazione processuale del terzo pignorato, essendo un litisconsorte necessario.
Il terzo pignorato, infatti, in ragione dei diritti e doveri nascenti dalla notifica dell’atto di pignoramento, ha un interesse generale, indipendente e autonomo, alla partecipazione al giudizio di opposizione esecutiva, sia essa proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il cui esito non può che influire sulla correttezza dell’adempimento dello stesso terzo.
A sostegno di questo orientamento giurisprudenziale di merito è recentemente intervenuta la Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 13533/2021, secondo cui “È avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta”.
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno
clicca qui sotto per scaricare l'ordinanza dell’11/12/2017 del Tribunale di Roma, sezione esecuzioni mobiliari

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