NO, LE NOTIFICHE A MEZZO PEC E IL RELATIVO POTERE NOTIFICATORIO DELL’AVVOCATO NON SONO STATI ABROGATI!
La modifica delle Regole Tecniche e il problema insorto relativamente all’art. 83 c.p.c.
Il DM 217/2023 ha abrogato, a far data dal 14/01/2024, l’art. 18 del DM 44/2011, richiamato dall’art. 83, co. 3, c.p.c., che disciplinava nel dettaglio, con la regola tecnica di cui al comma 5, la fictio iuris secondo cui la procura alle liti formata su documento informatico separato, anche in copia informatica per immagine, deve considerarsi apposta in calce all’atto cui si riferisce se trasmessa come documento allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale lo stesso atto è notificato.
I punti fermi in tema di notifiche PEC.
Il potere notificatorio dell’avvocato è previsto dall’art. 137 c.p.c. e dall’art. 3 bis L 53/1994, per quanto concerne le notifiche a mezzo PEC, e, come prescritto dall’art. 1 L 53/1994, affinché la notifica sia esistente e valida, il difensore deve essere munito di procura, rilasciata precedentemente alla notifica, ai sensi dell’art. 83 c.p.c.
La notifica a mezzo PEC, secondo l’art. 3 bis L 53/1994, deve essere effettuata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Nessuna norma dell’Ordinamento giuridico prescrive la trasmissione della procura alle liti insieme all’atto da notificare, inerendo la questione, invece, alla dimostrazione della sussistenza del relativo potere notificatorio da parte dell’avvocato notificante.
L’art. 182 c.p.c., ad ogni modo, regola il difetto di rappresentanza.
Le conseguenze delle modifiche e le soluzioni.
Per le notifiche degli atti introduttivi dei procedimenti da promuoversi con ricorso, ovvero per le notifiche degli atti endoprocedimentali, la dimostrazione della sussistenza del potere notificatorio dell’avvocato avviene, come è sempre stato, mediante il richiamo, nell’atto, alla procura alle liti precedentemente depositata e già agli atti del giudizio.
Per effetto della modifica in questione, quindi, il problema potrebbe sorgere per la dimostrazione del potere notificatorio dell’avvocato che notifica l'atto introduttivo dei procedimenti da promuoversi con citazione, essendo venuta meno, appunto, la regola tecnica che disciplina l'invio della procura da considerarsi in calce all'atto da notificare.
Tuttavia, l’art. 83, co. 3, c.p.c. continua a prevedere che la procura alle liti su documento separato debba essere considerata apposta in calce all’atto cui si riferisce se è ad esso congiunto “mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, che, nonostante l’abrogazione dell’art. 18 DM 44/2011 che, come abbiamo visto, li individuava espressamente, possiamo continuare a rinvenire nella posta elettronica certificata e nella busta telematica di trasmissione del deposito, di cui agli artt. 2 e 20 e agli artt. 11, 12, 13, 14 dello stesso DM 44/2011, quali strumenti informatici idonei allo scopo, per come ulteriormente disciplinati nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia richiamate dall’art. 34 DM 44/2011 e in vigore.
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno
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