L'errore fatale della Cassazione sulla validità del registro INI-PEC - sentenza n. 3709/2019
Non c'è niente da interpretare. C'è solo la Legge da rispettare e da applicare.
Il pubblico registro INI-PEC è e resta valido per l'estrazione degli indirizzi ai fini delle notifiche a mezzo PEC in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI:
Art. 16 ter d.l. 179/2012 – Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa.
Art. 3 bis l. 53/1994
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi […]
Art. 6 bis d.lgs. 82/2005 – Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali INI-PEC delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Viste le segnalazioni di preoccupanti provvedimenti emessi da alcuni giudici di merito, INVITIAMO i MAGISTRATI ad applicare la Legge e a ignorare l'interpretazione resa nella sentenza n. 3709/2019 della Corte Suprema, affetta da un evidente quanto grave errore materiale.
ESORTIAMO, altresì, gli AVVOCATI a contrastare fermamente ogni comportamento teso a sostenere tale inaccettabile interpretazione.
MOVIMENTO FORENSE - DIPARTIMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA TELEMATICA
I RESPONSABILI
Avv. Gianmaria V. L. Bonanno
Avv. Edoardo Ferraro

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