Breve promemoria per gli adempimenti in materia di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (decreto legge n. 132/2014)
Questo breve vademecum ha il semplice scopo di elencare gli adempimenti relativi alla conclusione dell’iter procedimentale di una negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio
e semplificare, così, l’attività dell’avvocato seguendo le indicazioni di alcune procure della Repubblica, a cui comunque si consiglia di rivolgersi per le informazioni preliminari.
ELENCO DEGLI ADEMPIMENTI:
1) Nell’accordo di negoziazione assistita, equiparabile nella sostanza al ricorso, dovrà necessariamente darsi atto “che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”.
Inoltre, “gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico”.
2) Una volta raggiunto l’accordo e sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, anche per autentica, lo stesso andrà depositato da uno dei due avvocati (è consigliabile inserire già nell’accordo una delega a codesto e ai successivi adempimenti) in copia conforme e in originale (che verrà restituito) ovvero in due originali (di cui uno verrà restituito), presso la segreteria dell’Ufficio per gli Affari Civili del Pubblico Ministero (di norma ubicata presso il tribunale civile).
Il deposito potrà sicuramente essere effettuato a mani e in formato cartaceo; le segreterie del P.M. si stanno attrezzando per riceverlo a mezzo PEC e in formato digitale.
Si precisa che è competente territorialmente la procura della Repubblica presso il tribunale che sarebbe competente in caso di ricorso per la separazione consensuale, per il divorzio congiunto e per le relative modifiche.
All’accordo e all’istanza per ottenere il nulla osta o l’autorizzazione, predisposta in modulo da parte delle segreterie del P.M., andranno allegati i seguenti documenti:
in caso di SEPARAZIONE
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni;
- certificazione sanitaria;
in caso di DIVORZIO
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- copia verbale e omologa in caso di separazione consensuale ovvero copia sentenza separazione giudiziale con attestazione passaggio in giudicato ovvero copia convenzione separazione di negoziazione assistita da avvocati ovvero copia accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti documenti in copia autentica);
e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni;
- certificazione sanitaria;
in caso di MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- copia verbale e omologa in caso di separazione consensuale ovvero copia sentenza separazione giudiziale con attestazione passaggio in giudicato ovvero copia convenzione separazione di negoziazione assistita da avvocati ovvero copia autentica accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti documenti in copia autentica);
e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni;
- certificazione sanitaria;
in caso di MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- copia sentenza di divorzio con attestazione passaggio in giudicato ovvero copia convenzione divorzio di negoziazione assistita da avvocati ovvero copia accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti documenti in copia autentica);
e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni;
- certificazione sanitaria.
3) Ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione sarà possibile ritirare l’originale dell’accordo con il relativo visto del P.M.; la segreteria del P.M. comunicherà la data del ritiro.
Dal predetto ritiro decorreranno i 10 gg. per il deposito dell’accordo da parte dell’avvocato presso l’Ufficio dello Stato Civile del comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio.
4) Entro i 10 gg. dal suddetto ritiro l’avvocato dovrà depositare una copia autenticata dallo stesso dell’accordo munito di nulla osta o autorizzazione del P.M. presso l’Ufficio dello Stato Civile del comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio. Il deposito potrà sicuramente essere effettuato a mani e in formato cartaceo; molti uffici comunali sono già in grado di riceverlo a mezzo PEC e in formato digitale, si consiglia di prendere preliminarmente contatti con l’Ufficio.
5) Infine, a fini statistici, “i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati”.
Si precisa che la procedura per l’ottenimento del nulla osta o dell’autorizzazione da parte del P.M. è esente dal versamento del Contributo Unificato e che i certificati possono essere presentati in carta semplice.
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Avv. Gianmaria V. L. Bonanno, Avv. Ilaria Denni, Avv. Laura Murolo
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