Continuiamo a sostenere non solo l’inutilità, ma anche e soprattutto l’illegittimità della previsione, nell’attuale struttura del Processo Penale Telematico, del c.d. “atto abilitante”, che il difensore deve depositare, quale “fonte” da cui risulti la conoscenza del procedimento a carico del suo assistito o nel quale il soggetto sia parte offesa, per essere autorizzato a depositare la nomina e, quindi, tutti gli atti contestuali o successivi.
Riteniamo, infatti, che la possibilità di depositare la nomina e, conseguentemente, ogni altro atto difensivo, molto spesso urgente in alcune fasi, non possa essere preclusa al difensore, a priori, dall’imposizione della produzione di un imprecisato atto eso-procedimentale, la cui introduzione e regolamentazione è stata geneticamente sottratta alla giurisdizione e al suo controllo, per essere delegata al personale amministrativo e alla sua interpretazione e valutazione.
Richiamiamo, a tal proposito, condividendole, le osservazioni e le proposte di modifica alle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, preparate dal Gruppo di Lavoro della FIIF-Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del CNF con le “NOTE IN ORDINE AL D.M. 217/2023” del 14/01/2024, in cui viene rilevato, tra l’altro, che: “L’atto “abilitante” non ha natura né di atto processuale né di atto procedimentale, ciononostante la sua eventuale assenza (od ancor più eventuale inesatta correttezza negli elementi terminologici, scrupolosi, grafici e specifici delle esatte informazioni relative al fascicolo od all’imputato etc., la cui valutazione è stata altresì sottratta al giudice competente e delegata ex art. 7 comma 2 del Provvedimento del Direttore Generale Sia del Ministero della Giustizia all’analisi del personale amministrativo dell’ufficio del p.m.), costituisce comunque impedimento alla possibilità di deposito della nomina e quindi di qualsiasi altro atto; attività che ha già dato modo di sperimentare risultati aberranti […] in materia di diritti e libertà fondamentali; attività che pregiudicano irrimediabilmente il giusto processo nonché l’esercizio del diritto di difesa del cittadino. Vi è di più: un conto è stabilire se il deposito sia ammissibile, con relativo giudizio, un conto è impedire il deposito in assenza di un requisito - peraltro non previsto dal rito - e prescindendo dal giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Costituzione Italiana”.
Movimento Forense - Avv. Elisa Demma
Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica - Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno
Dipartimento Giustizia Penale - Avv. Claudio Marinelli
Archivio news