Segnaliamo a tutti i Colleghi l’intervenuta proroga della sospensione, a far data dal 29 febbraio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 (precedentemente disposta dal 06/07/2023 al 31/12/2023, con una mancata sospensione dal 31/12/2023 al 28/02/2024), dell’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3 ter della l. 53/1994, per effetto del nuovo art. 4 ter del d.l. 51/2023 convertito con la l. 87/2023 e modificato dall’art. 11 del d.l. 215/2023 convertito con la l. 18/2024, con il quale è stato stabilito che “L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2024. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, gli effetti di questa disposizione legislativa, introdotta evidentemente per sopperire alla mancata attivazione dell’area web riservata e alla definizione e codificazione delle cause di imputabilità e non imputabilità al destinatario dell’impossibilità o dell’esito negativo della notifica a mezzo PEC ex art. 359 d.lgs. 14/2019 – già oggetto di giurisprudenza creativa e confusa –, determinano che in caso di impossibilità ad eseguire la notifica a mezzo PEC, ovvero in caso di esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC, a prescindere dalle cause che ne abbiano determinato il mancato perfezionamento, l’Avvocato dovrà effettuare la notifica con le modalità “ordinarie”, ossia a mezzo ufficiale giudiziario, rendendo la prescritta dichiarazione ex art. 137 c.p.c., o a mezzo del servizio postale, senza necessità, in nessun caso, di dovere giustificare le ragioni per cui la notifica non si è perfezionata e per cui non si è proceduto al deposito nell’area web.
Ulteriore – e nuovo – effetto è rappresentato dalla salvezza degli effetti processuali e sostanziali del tentativo di notifica a mezzo PEC del notificante, che, in caso di esito negativo del tentativo di notifica, dovrà, sì, procedere con le modalità ordinarie, con conseguente perfezionamento della notifica per il destinatario con tali modalità, ma salverà la precedente attività notificatoria a mezzo PEC, documentabile con il messaggio PEC inviato e la corrispondente RdA-ricevuta di accettazione, essendo espressamente riconosciuta dalla novella legislativa la validità della ricevuta di accettazione per l’interruzione dei termini e la salvezza dei diritti anche in caso di mancato perfezionamento della notifica, con evidente disparità di trattamento rispetto al caso in cui la notificazione non sia possibile e non venga, quindi, generata la Ricevuta di Accettazione.
Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno
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